Statuto sociale

ART. 1 COSTITUZIONE E SEDE

A norma dell’articolo n° 18 della Costituzione Italiana, degli articoli 36, 37 e 38 del Codice Civile sulle Associazioni non riconosciute, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (di seguito indicato con acronimo C.T.S.) e delle leggi della Regione Autonoma della Sardegna in materia di associazionismo senza scopo di lucro, è costituita l’Associazione di Promozione Sociale, Culturale e Ricreativa che prende il nome di:

CIRCOLO DEI SARDI DI TRIESTE

Nel proseguo denominata “CIRCOLO”, con sede sociale e legale in Trieste in via Del Coroneo n° 15. Il Circolo è un’associazione senza fini di lucro, a struttura e gestione democratica regolata dal presente statuto, dalla normativa di cui alla Legge Regionale 15 gennaio 1991, n. 7 – della Regione Autonoma della Sardegna e dalla normativa in materia di Enti del Terzo Settore nello specifico con riguardo alle Associazioni di Promozione Sociale APS.

Per quanto non previsto dal Codice del terzo settore si applicano, in quanto compatibili con esso, le disposizioni del codice civile e le relative norme di attuazione.

ART.  2 PRINCIPI E SCOPI GENERALI DEL “CIRCOLO”

Il Circolo ha natura giuridica di “Associazione non riconosciuta”.

Il Circolo esercita in via principale le attività di interesse generale previste nell’art. 5, comma   1, lettera i) del C.T.S.  mediante il perseguimento delle seguenti azioni:

  • promuovere e gestire attività d’utilità sociale in campo culturale e ricreativo nei confronti degli associati e di terzi;
  • sviluppare attività culturali, sportive, ambientali, didattiche, turistiche, ricreative, assistenziali e di prevenzione sanitaria;
  • promuovere e gestire corsi formativi;
  • valorizzare tutte quelle iniziative atte a produrre atteggiamenti e comportamenti attivi, utilizzando i metodi aggregativi e di partecipazione, propri del libero associazionismo;
  • fare della sua sede un punto di riferimento e di incontro dei Sardi che sono, o arrivano a

Trieste, per rinsaldare i vincoli di solidarietà fra corregionali.

Le attività finalizzate al perseguimento degli scopi del Circolo possono essere, in linea di massima: corsi formativi, convegni, conferenze, tavole rotonde, concerti, rappresentazioni teatrali e musicali, convivi, soggiorni, escursioni e viaggi di carattere culturale e ricreativo, attività e manifestazioni sportive.

svolgere attività di acquisto collettivo di beni, con rivendita dei medesimi ai singoli soci, senza alcun fine di lucro, costituendosi a tal fine come gruppo di acquisto solidale, ai sensi della normativa vigente (art.1, commi 266 e 267 della legge n° 244/2007).

organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso (art.5.1-K del C.T.S.).

organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche (art.5.1-T del C.T.S.).

IL Circolo svolge inoltre, anche attraverso l’utilizzo di strumenti informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza in favore del pubblico e dei propri associati, attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli enti del Terzo settore loro associati e delle loro attività di interesse generale, anche allo scopo di promuoverne ed accrescerne la rappresentatività presso i soggetti istituzionali.

Per raggiungere le proprie finalità e rispondere alle esigenze dei soci, il Circolo si articola ed opera attraverso gli organi del Circolo di cui all’art.5 del presente statuto, potendo creare, se ritenute necessarie, ulteriori strutture proprie.

IL Circolo potrà promuovere direttamente o in collaborazione con altre strutture, sia private che pubbliche, le attività di cui ai punti precedenti.

IL Circolo ricerca momenti di confronto e di collaborazione con tutte le forze presenti nel tessuto sociale – Istituzioni Pubbliche, Enti Locali, Organizzazioni Sindacali e Culturali, Turistiche, Ambientali, Sportive e di terzo settore – partecipando e contribuendo alla realizzazione di progetti che si collochino nel quadro di una programmazione territoriale delle attività del tempo libero, della cultura, della didattica, del turismo, della tutela dell’ambiente e dello sport.

Il Circolo non può svolgere attività diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse strettamente connesse o di quelle accessorie a quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse.

In particolare, il Circolo si propone di:

  • salvaguardare e valorizzare l’identità culturale dei sardi;
  • promuovere la conoscenza e la valorizzazione della lingua sarda, dei valori culturali, storici artistici, ambientali, folcloristici della Sardegna;
  • promuovere la conoscenza e il consumo dei prodotti artigianali e industriali della Sardegna;
  • svolgere le funzioni di rappresentanza e di promozione della risorsa Sardegna con Istituzioni e nel territorio in cui opera;
  • contribuire alla programmazione e al raggiungimento della crescita culturale, economica sociale (con iniziative miranti all’affermazione ed alla tutela dei diritti e degli interessi legittimi) dei Sardi e della Sardegna;
  • perseguire l’obiettivo di promuovere la solidarietà sociale, l’integrazione ed il confronto fra culture diverse, etnie, regioni e popoli.
ART. 3 CARATTERISTICHE DEL CIRCOLO

Il Circolo è un istituto unitario ed autonomo, non ha finalità di lucro, è indipendente dal punto di vista amministrativo, è diretto da un Consiglio Direttivo eletto dall’Assemblea dei soci che, in quanto tali, ne costituiscono la base sociale.

Gli impianti, i servizi, le strutture, le attività, promosse ed organizzate dal Circolo sono a disposizione di tutti i Soci, i quali hanno diritto di fruirne liberamente nel rispetto degli appositi regolamenti.

Pur conservando la sua autonomia ed indipendenza amministrativa, il Circolo agisce in stretta collaborazione ed unità d’intenti con la FASI  APS (Federazione Associazioni Sarde in Italia), alla cui Federazione aderisce formalmente.

Il Circolo accetta e rispetta lo Statuto Sociale della FASI APS e il relativo regolamento di attuazione.

ART.  4 SOCI DEL CIRCOLO

Possono essere Soci del Circolo tutti coloro che ne condividano appieno le finalità e gli scopi.

Tutti i Soci godono degli stessi diritti e doveri, a prescindere dalla tipologia, essi si distinguono in:

Soci Fondatori: rientrano in tale categoria i firmatari dell’atto costitutivo.

Soci Sostenitori: coloro che versano al circolo risorse aggiuntive rispetto alla quota associativa annuale, di importo pari o superiore a una soglia stabilita dall’assemblea.

Soci Benemeriti: il Consiglio Direttivo ha la facoltà di nominare in tale categoria coloro che si siano distinti per particolari meriti nella società e nei confronti del Circolo stesso.

Soci Ordinari: sono tali tutti coloro che, avendone fatta regolare domanda, secondo la procedura richiesta e definita dal Circolo stesso, siano stati accolti come tali.

La domanda di ammissione al Circolo dovrà essere rivolta al Consiglio Direttivo e dovrà contenere tutte le generalità dell’aspirante socio, nonché l’impegno all’osservanza del presente Statuto e dei Regolamenti interni.

Il Socio avrà diritto a ricevere una tessera che attesti la sua adesione al Circolo e alla FASI.

Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.

Sono eleggibili alle cariche sociali tutti i soci purché in regola con la quota associativa relativa all’anno delle elezioni.

Tutti i Soci sono tenuti:

− al pagamento della quota sociale annua stabilita dal Consiglio Direttivo del Circolo;

− all’ osservanza dello Statuto e degli eventuali regolamenti interni.

I Soci possono essere sospesi o radiati dal Circolo per i seguenti motivi:

  1. qualora non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e ai Regolamenti interni nonché alle delibere adottate dagli Organi sociali;
  2. qualora si rendano morosi nel pagamento della quota sociale, senza giustificato motivo, per due anni consecutivi;
  3. qualora, in qualche modo, arrechino danni morali e/o materiali al Circolo;
  4. 4. per dimissioni esplicite, quando il Consiglio Direttivo del Circolo abbia preso atto della dichiarazione scritta del Socio;

Il provvedimento disciplinare deve essere motivato, proporzionato e notificato tramite lettera. In caso di disaccordo con la decisione del Collegio dei Probiviri del Circolo, il Socio può ricorrere al Collegio dei Probiviri della FASI.

ART.  5 ORGANI DEL CIRCOLO

Gli Organi dell’Associazione sono:

  1. a) L’ASSEMBLEA DEI SOCI;
  2. b) IL PRESIDENTE;
  3. c) IL CONSIGLIO DIRETTIVO;
  4. d) IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI;
  5. e) IL COLLEGIO DEI SINDACI;
ART. 6 ASSEMBLEA DEI SOCI

L’Assemblea del Circolo è costituita da tutte le categorie dei Soci in regola con il versamento del contributo annuale, si riunisce almeno una volta all’anno, entro i termini di approvazione del rendiconto annuale.

Essa:

  • elegge e revoca, i componenti degli organi sociali quali: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci ed eventuali ulteriori organi sociali che dovessero rendersi necessari istituire. Il Presidente viene eletto dai componenti del Direttivo al suo interno. Fermo restando il potere di revoca verso il Presidente da parte dell’Assemblea;
  • determina eventuali contributi aggiuntivi al contributo annuale determinato dall’Assemblea

L’Assemblea dei Soci:

  • approva annualmente il rendiconto economico, preventivo, consuntivo e quello patrimoniale, così come puntualizzato all’articolo specifico;
  • approva il programma di massima annuale e/o pluriennale di iniziative, di attività e di investimenti ed eventuali interventi straordinari;
  • approva il regolamento di attuazione del presente Statuto;
  • approva il regolamento dei lavori assembleari (Art. 25.1-g del C.T.S.);
  • discute i documenti ed elegge i delegati in occasione dei Congressi Nazionali FASI APS, secondo il regolamento adottato;
  • Le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più 1 degli eligendi;
  • nomina e revoca, Collegio dei Sindaci 30 del C.T.S. );
  • delibera l’importo delle quote associative proposte dal Consiglio Direttivo;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti (Art. 25.1-d del C.T.S.);
  • approva le eventuali modifiche allo Statuto secondo le modalità previste all’art. 25.1-f del C.T.S. .
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione (Art. 25.1-h del C.T.S.);
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza (Art. 25.1-i del C.T.S.);
  • elegge su indicazione del direttivo del circolo il Presidente onorario ed il Presidente emerito.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti.

Per l’Assemblea straordinaria per eventuali variazioni dello statuto sono approvate in prima convocazione dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno 1/3 dei soci aventi diritto.

Per l’Assemblea straordinaria che delibera sullo scioglimento è richiesto il voto favorevole di almeno ¾ dei soci aventi diritto.

I Soci e/o loro Delegati possono partecipare ed intervenire in Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità dell’Associato che partecipa e vota.

La seconda convocazione dell’Assemblea non può avere luogo prima del giorno seguente a quello della prima convocazione.

L’Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente di norma una volta all’anno (per l’approvazione programma-rendiconto e bilancio), di propria iniziativa o su richiesta di un terzo dei membri del Consiglio Direttivo. L’Assemblea straordinaria è convocata dal Presidente o su richiesta motivata da almeno 1/3 dei soci in regola con la quota associativa o su richiesta del Collegio dei Sindaci all’unanimità. In questi casi l’Assemblea dovrà essere convocata entro 45 giorni dalla data in cui viene richiesta.

L’annuncio della convocazione dovrà essere comunicato agli aventi diritto di partecipazione almeno

7 giorni prima mediante lettera e/o e-mail specificando la data, l’ora e la sede della riunione, nonché l’ordine del giorno in discussione.

L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall’Assemblea stessa. Le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su un apposito libro verbali. Le votazioni sugli argomenti all’ordine del giorno, dirette e personali, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto qualora ne faccia richiesta 1/3 dei soci presenti.

In occasione dell’Assemblea per il rinnovo delle cariche direttive, il Presidente dell’Assemblea comunica agli eletti i risultati delle elezioni.

Il Presidente, convoca, entro 20 giorni dalla data di svolgimento dell’Assemblea, il Consiglio

Direttivo per l’attribuzione delle cariche.

ART.  7 – CONSIGLIO DIRETTIVO

IL CONSIGLIO DIRETTIVO è composto da:

  1. i membri eletti dall’assemblea dei soci;
  2. i Presidenti onorari;

è costituito da un numero di componenti variabile da 5 a 12 membri.

Partecipano all’elezione del Consiglio Direttivo tutti i Soci in regola col pagamento della quota sociale ed iscritti al Circolo da almeno tre mesi.

Le modalità per le elezioni del Consiglio Direttivo avvengono secondo quanto previsto dal regolamento di Attuazione dello Statuto.

Il Consiglio Direttivo:

  • formula i programmi dell’attività sociale come da Statuto ed attua le deliberazioni dell’Assemblea;
  • definisce i regolamenti degli organi sociali in cui si articola il Circolo;
  • adotta, previo parere del Collegio dei Probiviri, eventuali misure disciplinari nei confronti dei soci;
  • predispone il rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo per l’approvazione dell’Assemblea;
  • delibera su eventuali partecipazioni del Circolo, in forma stabile ed occasionale, ad istituzioni od organismi che abbiano gli stessi obiettivi del Circolo;
  • stabilisce le quote associative da sottoporre all’assemblea dei soci;
  • su proposta del Presidente elegge il Presidente Vicario.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Nel caso venisse a mancare, per qualunque motivo, un membro del Consiglio Direttivo, gli subentrerà il primo dei non eletti. In caso di dimissioni o decadenza da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al(i) subentrante(i) della sua nomina.

Il Consigliere che, salvo giustificata causa di forza maggiore, non interviene a tre riunioni consecutive del Consiglio Direttivo è dichiarato decaduto.

Il Consiglio Direttivo tutto decade quando, per qualsiasi motivo, decade la maggioranza dei componenti. Il Presidente uscente o (in sua assenza) il Vicepresidente, o il Consigliere con più anzianità di incarichi direttivi nel Circolo, convoca entro tre mesi nuove elezioni.

Il Consiglio Direttivo è convocato di norma dal Presidente per lo meno una volta ogni due mesi, ed ogni qualvolta ritenuto necessario dal Presidente stesso o su richiesta di almeno 1/3 dei Soci in regola con la quota associativa o su richiesta del Collegio dei Sindaci nei termini indicati nel Regolamento di Attuazione.

Le sedute del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente e verranno considerate valide in presenza del 50% più uno dei componenti del Consiglio stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera validamente con il voto favorevole della metà più uno dei presenti. In caso di parità, prevarrà il voto espresso dal Presidente.

Di ogni seduta verrà redatto regolare verbale che sarà trascritto nell’apposito registro. Ogni verbale dovrà essere firmato dal Presidente, o da chi presiede, in sua vece, la riunione e dal Segretario. I verbali verranno sottoposti all’approvazione del Consiglio Direttivo in apertura della riunione successiva.

Il Consiglio Direttivo elegge su proposta del Presidente al suo interno un Vicepresidente Vicario,

un Segretario e un Tesoriere. Il potere di rappresentanza legale è attribuito al Presidente. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. All’interno degli organi direttivi non possono esserci legami di parentela primo grado, ne potranno esserci legami di parentela fino al secondo grado tra componenti del Collegio dei Sindaci e componenti del Consiglio Direttivo.

ART.  8 – IL PRESIDENTE

Il Presidente del Circolo e rappresenta l’unitarietà dell’Associazione e la rappresenta nei rapporti esterni, personalmente o a mezzo di delegati. esso è responsabile dell’organizzazione, del coordinamento e di tutta l’attività del Circolo, della tenuta dei libri contabili, della contabilità e dei documenti del Circolo e la rappresentanza di esso. Sentito il Consiglio Direttivo, può affidare particolari compiti, tra quelli spettantegli, a singoli Consiglieri, che ne assumeranno la responsabilità, e proporre la nomina di un vicepresidente che lo sostituisca nei casi di sua temporanea assenza.

Inoltre:

  • propone tra i membri del consiglio la nomina del Segretario e del Tesoriere;
  • convoca e presiede il Consiglio Direttivo;
  • cura l’attuazione delle delibere del Consiglio Dire

Il Vicepresidente Vicario, in caso di impedimento o di prolungata assenza del Presidente, lo sostituisce nei suoi compiti.

Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne organizzative, finanziarie e patrimoniali al nuovo Presidente, entro 20 giorni dall’elezione di quest’ultimo.

Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato   a conoscenza del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica tre anni e non può essere eletto per più di due mandati consecutivi.

ART.  9  – COLLEGIO DEI   PROBIVIRI (EVENTUALE)

IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI è composto da tre membri effettivi e due supplenti ed elegge al suo interno un Presidente.

Sono eletti dall’Assemblea dei Soci e durano in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo del circolo.

Il Collegio dei Probiviri ha la funzione di arbitro ed è chiamato a comporre amichevolmente ogni controversia che potrà insorgere fra i Soci.

Nel caso di giudizio su parenti o congiunti di primo e secondo grado il Proboviro interessato non parteciperà all’esame e giudizio del caso.

Il ricorso al Collegio dei Probiviri può essere attivato dal Direttivo in carica, previa motivata e circostanziata richiesta, anche dal singolo socio, a difesa dei propri diritti.

Il Collegio istruisce la pratica e propone eventuali misure disciplinari che devono essere deliberate dal Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di Proboviro un parente di primo e di secondo grado del Presidente, Vicepresidente, Segretario e Tesoriere.

FATTI SANZIONABILI: Si procede disciplinarmente nei confronti del socio iscritto che:

  1. A) non osservi i doveri sanciti dalla legge, dello statuto, dai regolamenti, dalle deliberazioni degli organi dell’Associazione;
  2. B) tenga comportamenti gravemente lesivi dell’immagine, degli interessi e delle finalità dell’Associazione.
ART.  10 – IL COLLEGIO DEI SINDACI – CONTROLLO – REVISIONE

Il Collegio dei Sindaci è composto da tre membri effettivi e due supplenti (che subentrano in caso di cessazione dalla carica dei membri effettivi) ed elegge al suo interno il Presidente.

Dura in carica per lo stesso periodo del Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Sindaci:

  • spetta ad esso il controllo e la verifica sulla regolare tenuta della contabilità del Circolo. Potrà procedere ad atti di ispezione sulla tenuta della contabilità, la cassa, l’inventario dei beni mobili ed immobili e l’adempimento delle norme civilistico-fiscali relative alla tenuta di una corretta contabilità;
  • esamina inoltre e controlla i conti consuntivi e preventivi e redige la relazione di presentazione dei rendiconti all’Assemblea dei Soci.

Le dimissioni da membro del Collegio dei Sindaci devono essere inviate al Presidente dello stesso, cui spetterà dopo la ratifica da parte del Collegio darne comunicazione al Consiglio Direttivo.

Non può ricoprire la carica di membro del Collegio dei Sindaci un parente di primo e secondo grado dei componenti del Consiglio Direttivo.

Qualora ne ricorrano i presupposti previsti dagli artt. 30 e 31 del C.T.S., l’assemblea dovrà provvedere all’istituzione dei seguenti organi:

  • Organo di Controllo potrà essere eletto anche fra non Soci nel rispetto degli art. 2399 e 2397 del c.c., secondo comma (art. 30 del C.T.S.);
  • Organo di Revisione mediante la nomina di un revisore legale dei conti iscritto nell’apposito registro, a meno che l’assemblea non decida di attribuire la relativa competenza ad un Organo di controllo collegiale che dovrà in tal caso essere composto da 3 componenti, tutti revisori legali iscritti (art. 31 del C.T.S.).
ART. 11 – DELIBERAZIONI, DECADENZA C.D.C.

Tutte le deliberazioni degli Organi sociali sono portate a conoscenza dei soci sia con l’affissione nei locali del circolo per un congruo periodo di tempo.

Eventuali conflitti di competenza o di attribuzione tra gli Organi di Circolo devono essere sottoposti al giudizio del Collegio dei Probiviri.

Spetta al Presidente dell’Associazione, nel caso di decadenza, da qualsiasi motivo originata, del Consiglio Direttivo di Circolo, convocare entro un mese dal verificarsi dell’evento l’Assemblea dei soci per procedere a nuove elezioni,

ART. 12 – DIMISSIONE SOCI

Il Socio, una volta iscritto, non ha bisogno di rinnovare l’iscrizione al CIRCOLO.

Perde la qualifica solo per dimissioni o per espulsione. I Soci Possono dare le dimissioni dal Circolo in qualsiasi momento. Il Socio dimissionario è tenuto alla restituzione della tessera del Circolo all’atto della presentazione delle dimissioni e sarà comunque tenuto ad ottemperare alle eventuali obbligazioni assunte. In caso di dimissioni da membro del Consiglio Direttivo, subito dopo la ratifica da parte dell’Organo stesso, spetta al Presidente dare comunicazione al/i subentrante/i delle variazioni avvenute.

ART. 13 – IL PATRIMONIO

Il patrimonio del Circolo è costituito da beni mobili ed immobili a qualsiasi titolo ad esso pervenuti con le modalità previste dalla legge vigente in materia. Il patrimonio degli enti del Terzo settore, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. La distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo è vietata. In ogni caso la quota è intrasmissibile a qualsiasi titolo come da art. 35.2 del C.T.S. anche tenendo presente che il Circolo, rientra nelle Associazioni di volontariato.

ART. 14 – RISORSE ECONOMICHE

I documenti di bilancio sono redatti secondo il disposto degli art. 13 e 87 del C.T.S., nonché secondo le indicazioni della Regione Autonoma Sardegna.

Il Circolo trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

  1. a) quote associative, contributi dei soci, contributi dei privati;
  2. b) contributi della Regione Sardegna, contributi dello Stato, di enti ed istituzioni pubbliche;
  3. c) donazioni e lasciti, introiti derivanti da convenzioni e da iniziative promozionali;
  4. d) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  5. e) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  6. f) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  7. g) altre entrate compatibili con le finalità dell’associazionismo di promozione sociale.

Il Circolo, per mezzo delle direttive generali del Consiglio e sotto il suo controllo, ha ampia autonomia gestionale.

Le rendite di beni mobili o immobili non potranno essere investite in forme che prevedano la corresponsione di utili. Gli esercizi finanziari si aprono il primo gennaio e si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. I proventi delle attività, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette, ma destinate allo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento delle attività ivi previste. Un eventuale avanzo non viene distribuito ai soci ma riutilizzato nell’anno successivo a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

ART.  15 – L’ESERCIZIO SOCIALE

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige il rendiconto che deve essere presentato all’approvazione dell’Assemblea entro il 28 febbraio successivo (o nella data prevista dall’obbligo di rendicontazione alla Regione Autonoma della Sardegna). Qualora particolari esigenze lo richiedano, l’Assemblea ordinaria per l’approvazione del rendiconto potrà essere convocata entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio art. 2364, c. 2, del c.c..

ART. 16 – IL RENDICONTO

Il rendiconto annuale dovrà essere corredato da una relazione sulla gestione, redatta allo scopo dal Consiglio Direttivo, che dovrà rappresentare adeguatamente la situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell’Associazione.

Salvo quanto previsto da diverse disposizioni di legge, nelle valutazioni si osserveranno i consolidati principi contabili.

ART.  17 – FREQUENZA MINORI

E’ ammessa la frequenza al circolo anche dei familiari dei soci.

La frequenza dei bambini di età inferiore ai 14 anni è ammessa compatibilmente con l’impegno che i familiari devono vigilare sulla loro condotta.

Il Circolo declina ogni responsabilità per eventuali danni da essi subiti, per qualsiasi causa, all’interno e nelle pertinenze della propria sede.

ART. 18 – RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVE

Per le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario, ha riconoscimento la firma del Presidente, il quale potrà delegare, per atti di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente e/o il tesoriere.

ART. 19 – MODIFICHE ALLO STATUTO

Il presente Statuto può essere modificato con decisione dell’Assemblea straordinaria appositamente convocata.

In prima convocazione, le eventuali variazioni dello statuto sono approvate dalla maggioranza dei presenti purché questi rappresentino almeno il 50% più uno degli aventi diritto. In seconda convocazione dalla maggioranza dei presenti purchè questi rappresentino almeno 1/3 degli aventi diritto.

Per le variazioni imposte da Leggi dello Stato o della Regione Sardegna è competente il Consiglio Direttivo.

ART. 20 – SCIOGLIMENTO DEL CIRCOLO

Lo scioglimento può avvenire con decisione dell’Assemblea straordinaria appositamente convocata con il voto favorevole di almeno ¾ degli aventi diritto.

In caso di scioglimento, cessazione, estinzione, il patrimonio dedotte le passività, è devoluto, previa deliberazione della Assemblea Straordinaria del Circolo ed espresso il parere positivo dell’Ufficio di cui all’art. 45, comma 1, del C.T.S., salva, inoltre, la diversa destinazione imposta da legge, ad altro/altri enti del Terzo settore avente finalità analoghe a quelle del Circolo.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si farà riferimento al Codice Civile e a tutto quanto previsto in materia associativa dalle vigenti normative di legge.

ART.  21 – DISPOSIZIONI FINALI

Alla elezione degli organi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall’art. 2382 del Codice Civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’art. 2475-ter del Codice Civile.

I libri sociali e i registri contabili che il Circolo, associato alla FASI APS, deve tenere sono:

  1. Il libro dei soci;
  2. Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea dei Soci;
  3. c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  4. d) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Sindaci;
  5. e) Il libro dei Volontari;
  6. e) Il libro dell’inventario.
ART. 22 – ENTRATA IN VIGORE

Le norme previste dal presente Statuto saranno applicate a far data dalla sua approvazione.

 

Trieste, 31 maggio 2024