Regolamento generale

Regolamento di attuazione dello Statuto

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Al fine di procurare ai Soci uno svago in ambiente sano ed accogliente e, quanto più possibile, decoroso, di cementare il sentimento d’amicizia e tenere vive le gloriose tradizioni della Sardegna, l’Associazione appresta locali e servizi ricreativi e culturali nella sede del Circolo dei Sardi di Trieste APS, di seguito richiamato con la sola dicitura Circolo.

Art. 2

Possono frequentare i locali del Circolo, nei giorni e negli orari fissati dal Consiglio Direttivo di Circolo, i Soci e i Sardi non Soci, per quello spirito di unità tra Sardi e di assistenza che l’Associazione deve perseguire. Determinati servizi, sia in forza di disposizioni legislative che per deliberazione del Consiglio Direttivo del Circolo, possono essere forniti ai Soci in regola con il versamento del contributo annuale. Eventuali osservazioni sull’organizzazione o sul funzionamento dei servizi forniti devono essere fatte solo al Presidente del Circolo. I Soci possono ospitare nei locali del Circolo loro invitati, da essi accompagnati e dei quali si rendono garanti.

Art. 3

Ai Soci è consentito usufruire dei locali del Circolo per cerimonie di carattere familiare, previa autorizzazione del Presidente del Circolo ed assunzione a proprio carico degli oneri prefissati. Il Presidente del Circolo, per questa concessione, si atterrà alla delibera generale che il Consiglio Direttivo del Circolo avrà adottato. La concessione dei locali per attività o manifestazioni, non contrastanti con i fini dell’Associazione e diverse da quelle a carattere familiare deve essere formalmente deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo per ciascuna occasione che si presenti.

Art. 4

Compatibilmente con le possibilità finanziarie del Circolo saranno a disposizione dei Soci giornali periodici della Sardegna. Libri, giornali e periodici restano di proprietà dell’Associazione, la loro scelta è fatta dal Consiglio Direttivo del Circolo, sentiti i desideri dei Soci, ed è proibito asportarli. Deroga a questo può essere concessa dal Presidente del Circolo.

Art. 5

Per il raggiungimento degli scopi culturali è costituita una biblioteca di opere, prevalentemente, di autori Sardi o d’interesse regionale della Sardegna; il Circolo si assume la responsabilità della gestione e della conservazione. Nella biblioteca devono essere raccolte e catalogate anche videocassette, C.D. e D.V.D. Ogni anno, in bilancio, dovrà essere considerata una spesa per l’incremento e la conservazione della biblioteca. L’elenco delle opere sarà a disposizione dei Soci presso il Circolo ed il loro uso è regolato dalle norme fissate dal Consiglio Direttivo.

Art. 6

In occasione di visite organizzate di Sardi provenienti dalla Sardegna, sarà cura del Circolo, se precedentemente informato, ricevere gli ospiti nei propri locali e, se del caso e ove possibile, fornire loro, anche a mezzo di Soci disponibili, l’assistenza necessaria per una buona riuscita del loro soggiorno. Sarebbe opportuno, in tali circostanze, informare i mass media, nonché documentare fotograficamente, per l’archivio del Circolo, l’incontro e raccogliere in apposito registro le firme degli ospiti.

SOCI

Art. 7

Chiunque goda dei diritti civili ed offra garanzia di serietà ed operosità può far parte dell’Associazione in qualità di “Socio”. Gode comunque dei servizi associativi e ne possono frequentare le sedi anche i componenti del nucleo familiare del Socio, pur se non iscritti a loro volta.

Art. 8

La domanda di ammissione all’Associazione in qualità di “Socio Ordinario” deve essere inoltrata al Consiglio Direttivo del Circolo. L’eventuale perdita della qualità di Socio, qualunque ne sia il motivo, comporta l’impossibilità di inoltrare domanda ai Circoli diversi da quello in cui si era iscritti. La domanda implica l’incondizionata accettazione dello Statuto e del presente Regolamento, nonché di ogni altro Regolamento che fosse adottato e di ogni deliberazione legittimamente assunta dagli organi statutari preposti. Inoltre, il Socio all’atto della sua iscrizione aderisce ed accetta lo Statuto e il Regolamento di Attuazione della FASI APS.

Art. 9

La domanda di ammissione deve essere accompagnata dal pagamento della quota associativa, il cui importo è stabilito dall’Assemblea dei Soci, in sede di approvazione del bilancio preventivo, su proposta del Consiglio Direttivo. Sarà cura del Circolo provvedere, periodicamente, al versamento delle quote incassate nel conto corrente bancario in atto. Il contributo annuale per la vita del Circolo è fissato nella misura minima obbligatoria dall’Assemblea dei Soci e deve essere pagato entro il 31 marzo di ogni anno nella forma e con le modalità indicate dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 10

Entro 60 (sessanta) giorni dalla deliberazione di espulsione o di constatazione di decadenza o di accettazione di dimissioni o di rigetto della domanda di iscrizione, il Presidente del Circolo, a seconda dell’Organo che l’ha adottata, darà comunicazione scritta della stessa, riportando gli estremi del verbale all’interessato, il quale potrà, entro 60 giorni dalla data del timbro postale di arrivo, presentare ricorso al Collegio dei Probiviri o, nel caso di rigetto di domanda di iscrizione, al Consiglio Direttivo.

Art. 11

La qualità di Socio si perde, qualunque sia la causa che la determina, soltanto dopo che gli Organi competenti abbiano adottato i provvedimenti previsti dallo Statuto per il caso di che trattasi.

Art. 12

L’ammissione dei “Soci Ordinari” è deliberata dal Consiglio Direttivo del Circolo a seguito di domanda dell’interessato e previo versamento della quota associativa di cui al precedente punto 9.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 13

L’Assemblea è il massimo Organo deliberativo dell’Associazione e, pertanto, le sue deliberazioni assunte a norma di Statuto vincolano tutti i Soci, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria.

L’Assemblea ordinaria:

  • approva il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente ed il bilancio preventivo;
  • elegge e revoca i componenti degli organi sociali quali: il Consiglio Direttivo, il Collegio dei Probiviri e il Collegio dei Sindaci ed eventuali ulteriori organi sociali che dovessero rendersi necessari. Il Presidente viene eletto dai componenti del Direttivo nel suo interno, garantendo così il principio di democraticità della volontà assembleare in forma “indiretta”, in quanto i componenti dell’Organo Direttivo sono espressione e di nomina della medesima Assemblea dei Soci. Fermo restando il potere di revoca verso il Presidente da parte dell’Assemblea.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modifiche statutarie, salvo quelle previste dallo Statuto per altro organismo;
  • emana e modifica i regolamenti previsti dallo Statuto e quelli che essa ritenesse necessari per il raggiungimento degli scopi associativi;
  • delibera su tutti gli altri argomenti che lo Statuto riserva alla sua competenza o che ad essa venissero sottoposti nell’osservanza delle norme statutarie e con le modalità dalle stesse prescritte.

L’Assemblea straordinaria è convocata su richiesta del Consiglio Direttivo, che dovrà assumerne regolare delibera, o di 1/3 (un terzo) dei Soci, o su richiesta all’unanimità del Collegio dei Sindaci, i quali dovranno precisamente indicare nella domanda gli argomenti da trattare.

Art. 15

L’Assemblea è convocata dal Presidente, nella forma che sarà decisa dal Consiglio Direttivo, tenuto conto, a norma di Statuto, degli argomenti da trattare, a mezzo lettera ordinaria/posta elettronica indirizzata a ciascun Socio almeno 7 (sette) giorni prima della riunione e deve indicare la data, l’ora ed il luogo della riunione e della eventuale seconda convocazione, nonché l’Ordine del Giorno, sul quale si deve discutere e deliberare. Qualora in prima convocazione non venga raggiunto il numero legale della metà più uno degli aventi diritto, l’Assemblea è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti. La seconda convocazione deve aver luogo non prima del giorno seguente della prima convocazione. L’Assemblea ordinaria deve essere convocata entro e non oltre 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio per l’approvazione del rendiconto economico-patrimoniale preventivo e consuntivo e entro 60 giorni dalla scadenza degli Organi associativi di sua competenza per il loro rinnovo; l’Assemblea straordinaria entro 45 giorni dalla richiesta legittimamente avanzata.

Art. 16

Il Presidente dell’Assemblea viene eletto in apertura di seduta. Esso viene scelto tra i Soci appartenenti al Circolo. Siedono al tavolo dell’Assemblea anche il Presidente del Circolo. Se richiesto dal Presidente dell’Assemblea, può essere eletto anche un Vice-Presidente, che sostituirà il Presidente stesso in caso di sue momentanee assenze.

Il Presidente dell’Assemblea:

  • nomina il Segretario che redigerà il verbale della seduta, che sarà scritto nel libro dei verbali dell’Assemblea e sottoscritto da entrambi; tale verbale dovrà contenere le deliberazioni assunte e, nel caso di elezioni, i voti riportati da ciascuno dei votati, nonché la menzione dell’avvenuta proclamazione degli eletti, mentre per quanto riguarda gli interventi dei partecipanti all’Assemblea dovrà limitarsi a fare menzione del nome dell’intervenuto, a meno che lo stesso non chieda l’inserimento a verbale del suo intervento, nel qual caso sarà tenuto a consegnare al Segretario il testo scritto;
  • è responsabile della regolarità dei lavori di essa, modera la discussione sugli argomenti all’O.d.g. e dirige eventuali contestazioni;
  • in caso di voto a scrutinio segreto per il rinnovo delle cariche sociali, insedia, nell’Assemblea, il Collegio degli scrutatori eletti dai presenti per alzata di mano.

Art. 17

Hanno diritto a partecipare all’Assemblea i Soci in regola con il versamento del contributo annuale dovuto al Circolo. Al Socio è data facoltà di regolarizzare la propria posizione anche all’inizio della riunione. Il Socio regolarmente iscritto da almeno tre mesi può delegare il proprio diritto di voto ad altro Socio, il quale però non potrà ricevere più di una delega. La delega può essere conferita, oltre che ad altro Socio, anche al coniuge, al figlio e al genitore.

Art. 18

La votazione per elezioni di cariche sociali deve essere fatta su schede predisposte dalla Presidenza del Circolo e sono eleggibili i Soci che risultano dall’elenco agli atti di essa, fatta eccezione per gli aggiornamenti che il Presidente del Circolo apporterà in applicazione dell’articolo precedente, ma sono da escludere in modo assoluto aggiornamenti per nuova iscrizione.

Art. 19

Solo in caso di voto a scrutinio segreto, le operazioni di voto hanno inizio subito dopo l’insediamento del Collegio degli scrutatori, che sono designati dall’Assemblea in numero di 5 (cinque) o 3 (tre) in base al numero dei votanti.

Art. 20

Gli scrutatori, in caso di voto a scrutinio segreto, devono:

  • consegnare le schede agli aventi diritto sulla base dell’elenco di cui agli articoli precedenti, dopo aver identificato l’elettore;
  • verificare la legittimità e l’autenticità delle eventuali deleghe;
  • scrutinare le schede votate, dopo aver accertato che gli aventi diritto presenti abbiano espresso il proprio voto, davanti alla Presidenza dell’Assemblea;
  • redigere e sottoscrivere il verbale delle risultanze delle elezioni;
  • in caso di contestazione proporre il quesito alla Presidenza dell’Assemblea.

Art. 21

L’urna in cui vengono disposte le schede votate dev’essere sistemata all’interno della sala in cui si svolgono i lavori assembleari ed è custodita e controllata dagli scrutatori, al pari delle schede di votazione. In caso di richiesta di duplicato di scheda può essere consegnata altra scheda solo dopo il ritiro di quella non utilizzata.

PRESIDENTE DEL CIRCOLO

Art. 22

Il Presidente, espressione della unitarietà di tutti i Soci:

  • assicura la rappresentanza legale e sociale dell’Associazione, curando tutti gli adempimenti di legge, in ordine alla funzionalità e all’amministrazione dell’Associazione e tutti i rapporti di carattere sociale che concorrono a fare dell’Associazione una componente viva sia per la Sardegna che per la Regione di residenza;
  • promuove e cura la massima unitarietà di spirito e di azione tra i Soci, e con i Cittadini del territorio dove opera il Circolo.

Art. 23

Spetta al Presidente:

  • convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
  • convocare l’Assemblea dei Soci;
  • dare attuazione direttamente o anche attraverso suoi delegati alle deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • vigilare che nel Circolo siano rispettati i principi di democraticità e pluralismo.

Art. 24

Il Presidente deve amministrare nell’interesse del Circolo, rispettando i limiti e le forme stabilite nell’approvazione del bilancio e le deliberazioni del Consiglio Direttivo. Esso può avvalersi della collaborazione dei membri del Consiglio Direttivo ed in particolare del Vice Presidente Vicario.

Art. 25

Il Vice Presidente Vicario sostituisce il Presidente in caso di suo temporaneo impedimento. Ad esso ed ai componenti del Consiglio Direttivo eventualmente incaricati di particolari funzioni, nei limiti delle deleghe ricevute, spettano le stesse prerogative e su di essi incombono gli stessi obblighi e responsabilità del Presidente. Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può anche deliberare di affidare la tenuta della contabilità a Socio non componente del Consiglio stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 26

Il Consiglio Direttivo, in virtù dei suoi poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria dell’Associazione e della sua facoltà di indirizzo e controllo, garantisce sia la sua gestione democratica e pluralista, che l’uniformità degli indirizzi e dei comportamenti in tutto l’ambito Associativo, nel rispetto dello Statuto e del presente Regolamento. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono vincolanti per tutti i Soci e per tutti gli Organi Associativi, purché non interferiscano nelle loro competenze esclusive.

Art. 26, lett. a) — Elezione

L’elezione dei membri del Consiglio Direttivo avviene a scrutinio segreto durante l’assemblea ordinaria della Associazione, di cui vengono indicati la sede, il giorno e l’orario nella prima e nella seconda convocazione.

Art. 26, lett. b) — Convocazione dell’Assemblea

Vanno fatte due convocazioni. In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti, o rappresentati, Soci che rappresentano almeno la metà dei voti complessivamente spettanti ai Soci aventi diritto al voto. In seconda convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati ed aventi diritto al voto.

Art. 26, lett. c) — Commissione elettorale

Dopo l’indizione delle elezioni, il Consiglio Direttivo nomina la Commissione Elettorale, costituita da tre Soci ordinari che rinunciano formalmente a candidarsi, indicando chi svolge la funzione di Presidente e Segretario.

Compiti della Commissione

È presente per tutta la durata della votazione, verifica la regolarità dell’iscrizione dei votanti per l’anno in corso sulla base dell’elenco aggiornato e la validità delle deleghe. Raccoglie le deleghe, raccoglie le schede e le scrutina davanti all’Assemblea, dichiara l’esito dell’elezione.

Art. 26, lett. d) — Elettorato passivo

È costituito da coloro che hanno presentato una candidatura in forma scritta, entro i termini indicati dal Direttivo. Il numero dei componenti del Consiglio Direttivo è stabilito dall’Assemblea prima dello svolgimento delle elezioni.

Art. 26, lett. e) — Elettorato attivo

È costituito dai presenti aventi diritto, essendo in regola con l’iscrizione dell’anno in corso da almeno tre mesi, come da Statuto, e da coloro che hanno delegato un Socio avente diritto al voto, essendo in regola con l’iscrizione. All’atto della votazione il Socio appone la sua firma sia in corrispondenza del proprio nome, che dei deleganti.

Art. 26, lett. f) — Deleghe

Ogni associato avente diritto di voto può farsi rappresentare da altro associato avente diritto di voto mediante delega scritta che andrà conservata agli atti dell’Associazione. Ogni Socio può rappresentare fino a un massimo di un Socio avente diritto al voto.

Art. 26, lett. g) — Scheda elettorale

Come previsto dall’art. 6 dello Statuto, le preferenze espresse non possono superare il numero della metà più uno degli eligendi. Le schede elettorali vengono conservate dal Consiglio Direttivo per tre anni.

Art. 26, lett. h) — Consiglieri del Direttivo eletti

Risultano eletti membri del Consiglio Direttivo coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti dell’ultima posizione, è eletto chi ricopre la qualifica di Socio dal maggior numero di anni. Nel caso di eguale anzianità di associazione, risulta eletto il Socio più anziano di età.

Art. 26, lett. i) — Presidente

A norma dello Statuto il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri.

Art. 26, lett. l) — Procedura elettorale

La procedura adottata deve essere trasparente, affidabile. Il Consiglio Direttivo è garante e responsabile delle procedure di voto. Il regolamento è stato approvato all’unanimità dal Consiglio Direttivo.

Art. 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce, ordinariamente come previsto dall’art. 7 dello Statuto, su convocazione del Presidente fatta per lettera contenente l’Ordine del Giorno. Un terzo dei membri può, in caso di eventi eccezionali o in caso di reiterata omissione di convocazione nei termini da parte del Presidente, richiedere, con lettera contenente le motivazioni e l’Ordine del Giorno, la convocazione del Consiglio Direttivo. Il Presidente ha l’obbligo di procedere, entro quindici giorni dalla data di ricevimento, alla convocazione richiesta, pena il deferimento al Collegio dei Probiviri.

Art. 28

Spetta al Consiglio Direttivo:

  • la responsabilità della vita e dell’amministrazione del Circolo;
  • il controllo sull’operato del Presidente.

Art. 29

I verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo devono:

  • essere redatti dal Segretario di Presidenza, nominato dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente;
  • essere trascritti nel libro dei verbali del Consiglio Direttivo;
  • essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario, dopo la lettura e ratifica fatta dal Consiglio Direttivo stesso.

Il Consiglio Direttivo delibera con la presenza della metà più uno dei suoi componenti, a maggioranza dei voti espressi.

COLLEGIO DEI SINDACI

Art. 30

Il Collegio dei Sindaci, nella sua prima riunione, deve eleggere, scegliendo fra i Sindaci effettivi, il suo Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio e presiederlo. Quando, per qualsiasi motivo, venga a mancare, sia temporaneamente che permanentemente, uno dei Sindaci effettivi, questo viene sostituito dal più votato dei Sindaci supplenti o, in caso di parità di voti, dal più anziano d’età. Anche i Sindaci supplenti hanno, comunque, diritto di partecipazione alle riunioni del Collegio, senza diritto di voto. In virtù della loro funzione di controllo e dei poteri di compiere ispezioni, possono, con un preavviso di 15 (quindici) giorni, ottenere dagli Organi competenti, di Circolo, che vengano messi a loro disposizione, per le opportune verifiche, i documenti contabili di rispettiva competenza, pena il deferimento al Collegio dei Probiviri. Il Collegio deve riunirsi almeno una volta all’anno per la redazione della relazione annuale ai bilanci. Il verbale delle sedute o delle risultanze di eventuali ispezioni deve essere sottoscritto da tutti i Sindaci effettivi e da quelli supplenti, se intervenuti in sostituzione dei Sindaci effettivi mancanti, e, quindi, trasmesso al Presidente dell’Associazione per eventuali provvedimenti di competenza dello stesso o di altri Organi associativi.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Art. 31

Il Collegio dei Probiviri, nella sua prima riunione, deve eleggere il suo Presidente, al quale spetta di convocare il Collegio e di presiederlo. Il Collegio adotta i suoi provvedimenti con la presenza di almeno tre dei suoi componenti ed a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente del Collegio. Il verbale della riunione deve essere sottoscritto da tutti i presenti e, quindi, trasmesso al Presidente dell’Associazione per eventuali provvedimenti dello stesso o di altri Organi associativi. Nella risoluzione delle eventuali controversie il Collegio dei Probiviri deciderà secondo equità, senza formalità di procedura ed il suo giudizio sarà appellabile, inviando da parte del Socio non d’accordo con le decisioni assunte regolare richiesta al Collegio dei Probiviri della FASI.

AMMINISTRAZIONE E PATRIMONIO

Art. 40

Il patrimonio del Circolo è costituito da tutti i beni immobili e mobili ad essa a qualsiasi titolo pervenuti ed ovunque dislocati. Sono esclusi dal patrimonio quei beni che siano stati dati in comodato al Circolo. Dei beni deve essere tenuto, su apposito registro anche meccanizzato, l’inventario con indicazione del titolo di acquisto, distinguendo quelli acquistati con fondi pubblici da quelli acquistati con fondi propri dal Circolo, per donazione da privati, nonché da quelli avuti in comodato.

Art. 41

Le entrate dell’Associazione sono costituite da:

  • finanziamento del Fondo Sociale della Regione Autonoma della Sardegna o contributi da altri Organi di essa;
  • contributi di Organi o amministrazioni Statali, Regionali o locali;
  • contributi o donazioni di privati singoli o associati;
  • quote associative e contributi annuali dei Soci;
  • proventi da iniziative permanenti od occasionali del Circolo.

Art. 42

Le entrate devono essere registrate nelle scritture contabili del Circolo e devono essere impiegate a norma dell’Art. 2 dello Statuto per:

  • assicurare e migliorare i servizi dell’Associazione;
  • consentire lo svolgimento delle attività;
  • incrementare il patrimonio di mobili ed arredi.

Art. 43

Il contante deve essere depositato su conto bancario fruttifero, nella forma e nella sede ritenuta più opportuna dal Presidente del Circolo. È consentito di costituire un fondo di economato. L’entità della somma e la forma di rendicontazione è definita da apposita delibera dal Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 44

Tutte le spese devono essere dimostrate da regolare ricevuta o quietanza e registrate sulle scritture contabili del Circolo.

Art. 45

Il Presidente del Circolo strutturerà l’amministrazione dell’Associazione, della quale è il responsabile, in conformità alle prescrizioni del Fondo Sociale della Regione Autonoma Sardegna, della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, per quanto applicabili, alle disposizioni del presente Regolamento.

Art. 46

Al Presidente del Circolo o al componente eventualmente delegato all’amministrazione, ciascuno nel suo ambito, spetta:

  • provvedere alla riscossione delle entrate a qualunque titolo ed al pagamento delle spese, preventivate in bilancio o deliberate dagli Organi competenti;
  • rispondere della gestione del denaro e dei materiali rispettivamente nella disponibilità del Circolo;
  • portare alla conoscenza del Consiglio Direttivo del Circolo, bimestralmente, la situazione economica e finanziaria del Circolo;
  • compilare, a fine anno, il rendiconto necessario per la compilazione, da parte dell’Organo a ciò preposto, del bilancio consuntivo e preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei Soci;
  • controllare e documentare qualunque iniziativa che comporti movimento finanziario;
  • curare la tenuta dei seguenti registri:
    • Giornale di cassa con l’indicazione in ordine cronologico delle entrate e delle uscite;
    • Registro inventario dei mobili ed arredi;
    • Libro dei Volontari;
    • Registro e blocco per le ricevute del contributo annuale dei Soci.

I predetti libri contabili devono essere sottoscritti dal compilatore e vistati da altro componente dell’Organo amministrativo competente, a chiusura dell’anno finanziario.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 47

Il Consiglio Direttivo del Circolo può deliberare di riunirsi in un giorno fisso, nel rispetto della periodicità minima prescritta dal presente Regolamento. Essi possono dotarsi di un Regolamento per disciplinare le loro sedute. L’Ordine del Giorno, relativo a qualsiasi Organo Collegiale, già predisposto da chi di competenza, può essere integrato da altri argomenti proposti in apertura di seduta, purché la loro trattazione non sia rifiutata dalla maggioranza dei presenti. È fatto salvo, comunque, in qualsiasi momento, il diritto alla presentazione di mozione d’ordine.

Art. 48

Le deliberazioni di tutti gli Organi collegiali devono anche essere portate alla conoscenza dei Soci, mediante esposizione di copia del verbale nei locali dei Circoli aperti ai Soci stessi, mentre ne sono escluse le deliberazioni del Collegio dei Sindaci e del Collegio dei Probiviri. Le deliberazioni debitamente assunte dagli Organi competenti impegnano il Circolo, fino a loro modifica o revoca da parte dell’Organo omologo, fermi restando gli impegni assunti nei confronti dei terzi. Il Presidente, i componenti del Consiglio Direttivo del Circolo hanno l’obbligo di astenersi dal voto in sede di deliberazione assembleare sui bilanci del Circolo.

Il presente Regolamento di attuazione dello Statuto sarà applicato a far data dalla sua approvazione.

Trieste, 31 maggio 2024